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21 Settembre 2018

Legge di stabilità 2018

NOVITA’ PER LE IMPRESE – LEGGE DI STABILITA’ 2018


La legge di stabilità per il 2018 recentemente approvata contiene numerose disposizioni tributarie riservate alle imprese.
Istituzione nuovi crediti d’imposta agevolativi per le imprese
Spicca, in particolare, l’istituzione di diversi nuovi crediti d’imposta per gli stabilimenti termali cui viene esteso il bonus già previsto per la riqualificazione delle strutture alberghiere, per la formazione in tecnologie del personale dipendente, la promozione di prodotti e servizi culturali, per i costi di consulenza per l’ammissione in Borsa, per la vendita al dettaglio di libri, per gli interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, per l’ammodernamento degli impianti calcistici, per i progetti destinati alla promozione del welfare di comunità.
Nuovo calendario fiscale
Introdotti nuovi termini per alcuni importanti appuntamenti dichiarativi:
- per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al secondo trimestre (ovvero al primo semestre per chi sceglie la periodicità semestrale, facoltà riconosciuta dal “collegato fiscale”), la data ultima è spostata dal 16 al 30 settembre
- per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, il termine del 30 settembre è spostato al 31 ottobre (fino a quando resterà in vigore l’adempimento dello spesometro)
- slitta dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 e per trasmettere in via telematica le Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
- passa dal 7 luglio al 23 luglio il termine per presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti.
Figli a carico A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro. Canone tv Viene estesa al 2018 la riduzione del canone tv per uso privato da 100 a 90 euro, già applicata nel 2017. Abbonamenti al trasporto pubblico Torna, a regime, la detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Inoltre, viene stabilito che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
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interregionale del dipendente e dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro. Acquisto di uno strumento musicale Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni A decorrere dal 1° marzo 2018 si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo. Compensazioni “sospette” Si stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, per controllare l’utilizzo del credito. Calcolo della Tari Prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni fondato su un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. Proventi da peer to peer lending Tra i redditi di capitali sono inclusi i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), gestite da società finanziarie o dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia. I gestori delle piattaforme devono operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi corrisposti a persone fisiche con l’aliquota del 26%. Disciplina fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata Nell’introdurre una disciplina a regime della Rita, si interviene anche sul relativo trattamento tributario prevedendo che:
• - la parte imponibile della Rita sia assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Al percettore della rendita è comunque riconosciuta la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva e di assoggettare la Rita a tassazione ordinaria
• - le somme erogate a titolo di Rita siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
Imposta di registro
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Modificata la disciplina in materia di interpretazione degli atti. Si chiarisce che, per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione, non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso o contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare (fatte salve le disposizioni in materia di abuso del diritto). Viene poi stabilito che tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti i relativi atti esecutivi, sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Rivalutazione terreni e partecipazioni È possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva all’8% è fissato al 30 giugno 2018, con possibilità, comunque, di pagare in tre rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere redatta e asseverata entro la stessa data. Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate). Utili provenienti da paradisi fiscali Introdotte significative modifiche al regime impositivo degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le nuove disposizioni prevedono che:
• - non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e, quindi, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativa alle società controllate estere (Cfc)
• - non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dal Tuir, in base alle quali si stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia
• - gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato
• - gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento. In tal caso, al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Pir e società immobiliari
Nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i piani individuali
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di risparmio sono incluse anche quelle che svolgono un’attività immobiliare.
Copie assegni in forma elettronica
Le copie degli assegni in forma elettronica (e la relativa documentazione) sono esenti dall’imposta di bollo. Compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche
Viene elevato da 7.500 a 10mila euro il limite dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Bonus 80 euro
Ampliata la platea dei beneficiari del bonus 80 euro attraverso l’aumento della soglia reddituale prevista per l’accesso all’agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro; il bonus, poi, si annulla a fronte di un reddito complessivo almeno pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000 euro).
Previdenza complementare dipendenti pubblici
Per favorire l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare, a partire dal 1° gennaio 2018 viene esteso ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati (deducibilità dei premi e dei contributi versati). L’equiparazione si applica anche ai dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge. Ne sono invece esclusi i premi e i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017, per i quali continua a operare la disciplina previgente. Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività
Definito il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato. Viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 26% sulla differenza tra il prezzo della vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni. Super e iper ammortamento
È stabilita anche per il 2018 la proroga della disciplina del super e dell’iper ammortamento, ossia la maggiorazione delle quote di ammortamento (ovvero dei canoni di leasing deducibili) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli).
Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo. Sei mesi in più per l’iper ammortamento: l’agevolazione è fruibile anche in relazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto comunque delle condizioni appena ricordate.
Inoltre, viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.
Fatturazione elettronica
Si rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (Sid) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Per l’omissione
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della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).
Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere; la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (non si applica il cumulo giuridico). Le disposizioni descritte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).
Acquisti di carburante per autotrazione: obbligo fatturazione elettronica e abrogazione carta carburante
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative: a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori; a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. È introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori. Da quella stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica; sono esclusi dall’obbligo di certificazione i soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Inoltre, deducibilità e detraibilità Iva delle spese per carburante saranno possibili soltanto se i relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, bancomat o prepagate. Abrogate, di conseguenza, le disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante.
Termini di Accertamento: riduzione a due anni per alcune categorie di contribuenti
Viene stabilita la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Semplificazioni per aziende minori
Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:
• - gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva
• - una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi
• - le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.
Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016).
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Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore
La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore.
Imposta sulle transazioni digitali (web tax)
Viene istituita l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (esclusi coloro che hanno aderito al regime forfettario e quelli che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio) nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia.
Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3 mila unità.
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni sopra indicato. Gli stessi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo. L’imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo. Per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni dettate in ambito Iva.
Disciplina Iri La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Crediti d’imposta
Ricco il pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, introdotti, confermati o ampliati:
• - il bonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
• - è istituito, per il 2018, un credito d’imposta del 40%, fino a un importo massimo di 300mila euro, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
• - è introdotto, a favore delle imprese culturali e creative, un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali
• - al via un nuovo credito a favore delle Pmi con riguardo ai costi sostenuti per la consulenza finalizzata all’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. Il credito è riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020
• - a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per gli anni 2018-2020, un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario
• - a partire dal 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (anche di seconda mano) spetta un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito è stabilito nella misura
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massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti. Il credito non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap ed è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
• - a tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta (“sport bonus”), nei limiti del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40mila euro, effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
• - per incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, a favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla vigente normativa, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a un massimo di 25mila euro
• - a favore delle fondazioni bancarie che finanziano progetti destinati alla promozione del welfare di comunità è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le somme siano utilizzate dai soggetti richiedenti per lo svolgimento di attività non commerciali
Riallineamento valori contabili
L’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi e altre attività, viene esteso anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo d’imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
Società di intermediazione mobiliare
Per le società di intermediazione mobiliare (Sim), a decorrere dal periodo d’imposta 2017:
• - è stabilita l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale Ires del 3,5%
• - viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires, nella misura del 96%
• - gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini Irap.
Irap lavoratori stagionali
Per il 2018, ai fini Irap, è ammessa la deduzione integrale (in luogo del 70%) del costo dei lavoratori stagionali. Regime tributario delle società cooperative
Modificato il regime tributario delle società cooperative:
• - per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale (tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali nonché i detentori di partecipazione qualificata)
• - la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare
• - la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le stesse modalità e negli stessi termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Iva sugli spettacoli teatrali
L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%, prevista per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, le attività circensi e lo
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spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti, è estesa ai casi in cui le relative prestazioni siano rese da intermediari.
Società sportive dilettantistiche
Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo V del libro quinto del codice civile (società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl). Per tali soggetti riconosciuti dal Coni, l’Ires è ridotta alla metà.
L’Iva ridotta al 10% è estesa ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, a titolo occasionale o continuativo, in impianti gestiti da tali società.
I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi, mentre quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Attività di enoturismo
È esteso, a favore di chi svolge attività di enoturismo, il regime fiscale previsto per l’agriturismo: possibilità di determinazione forfetaria del reddito imponibile con applicazione di un coefficiente di redditività del 25% e regime forfettario dell’Iva (quest’ultimo, peraltro, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica).
Iva agevolata carne
È previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Violazione degli obblighi di dichiarazione
In caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10mila euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Interessi passivi
I dividendi provenienti da società controllate estere sono esclusi dal risultato operativo lordo (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.
Fatture elettroniche per il tax free shopping
È posticipato dal 1° gennaio al 1° settembre 2018 l’obbligo di emettere fattura elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento auguro a tutti Buon inizio d’anno.
Daniela Savi


Studio Aziendale Savi